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O. 05/03/2004 n. 33426. Per l'espletamento degli ulteriori compiti assegnati ai sensi del presente articolo, in aggiunta alle deroghe previste all'art. 7, il Prefetto di Catania - Commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni: Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, articoli 4, 14, 28, 29, 63 e 77; Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, articoli 5 e 6; Legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, articoli 4, 8, 9, 12, 18, 27, 29 e O.P.C.M. 5-03-2004 N. 3342 – Dispisizioni urgenti di protezione civile. 36; Legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8; leggi regionali strettamente connesse alle sopra citate disposizioni». Art. 2. 1. All'art. 1, comma 1, terzo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002, dopo le parole «ordinanza di sgombero» sono aggiunte le parole «ovvero gravemente danneggiati». Art. 3. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 4 è cosi sostituito: «4. Le procedure espropriative disposte dal Commissario delegato si svolgeranno con termini di Legge ridotti della metà. Nel caso di motivata e particolare urgenza e nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Commissario delegato potrà avvalersi delle deroghe di cui al successivo art. 2, comma 2. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, previa acquisizione del parere di competenza dell'Assessorato regionale del territorio ed ambiente - Dipartimento regionale e all'urbanistica, da acquisirsi anche in sede di conferenza di servizi. Nel caso in cui detto parere venga richiesto al di fuori della conferenza dei servizi, lo stesso dovrà essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale il parere stesso deve essere ritenuto come favorevolmente reso. Il Commissario delegato procede all'approvazione dei progetti di cui al presente comma anche previa convocazione di apposita conferenza dei servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi non si siano espresse, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori». 2. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, è così integrato: articoli 174, 175, 191, 202, 203, 204 e 205 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41; Legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71, art. 3; Legge regionale 11 aprile 1981, n, 65, art. 7; Legge regionale 11 dicem- bre 1991, n. 48, art. 1, lettera e), comma 2, lettera b), d), f), h), i), l), ed m); art. 21, della Legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e successive modificazioni; Legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni; Legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37 e 38, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 è cosi sostituito: «2. Nei casi di particolare e motivata urgenza e di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni: articoli 16, 17 comma 2, 18, 20 e 21, commi da 1 a 14, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302». 4. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Sindaco di Palermo ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad aprire apposita contabilità speciale di tesoreria secondo le modalità previste dall'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367». Art. 4. 1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato per l'assolvimento dei compiti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, in ragione della complessità dell'incarico che involge lo studio e la soluzioni di problematiche attinenti a specifiche competenze profili di diritto amministrativo, civile e penale, è autorizzato altresì ad avvalersi della consulenza di un Magistrato ordinario esperto in tematiche di diritto ambientale. La nomina avverrà su proposta nominativa del Commissario delegato e sarà cura del soggetto designato attivarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di Legge. Art. 5. 1. Il personale degli Uffici territoriali di Governo di Siracusa, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato nell'emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, è autorizzato ad effettuare, fino al 30 settembre 2004, lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera O.P.C.M. 5-03-2004 N. 3342 – Dispisizioni urgenti di protezione civile. prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2003, n. 252. Art. 6. 1. I contributi concessi per l'autonoma sistemazione e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2003 dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3282, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004, nel li- mite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio della regione Toscana. Art. 7. 1. Agli oneri conseguenti alla gestione da parte dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella » del comune di Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 2004, valutati in 70.200,00 euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. Art. 8. 1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario da porre in essere per il definitivo superamento dell'emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa, è assegnata al Sindaco di Napoli - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3147/2001 l'ulteriore somma di euro 2.500.000,00, a carico del Fondo della protezione civile. 2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158 del 2001, cosi come modificato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3293 del 2003, le parole «non oltre il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2004». 3. Il Sindaco di Napoli - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3293/2003 anche per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione. Art. 9. 1. In relazione alle particolari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2004. 2. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica in campo aeronautico nell'attività propedeutica e successiva all'affidamento dei servizi di gestione della propria flotta aerea, tenuto conto delle situazioni emergenziali in atto richiamate nelle premesse della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con qualificati esperti del settore, ed a costituire apposito gruppo di supporto che rivesta carattere tecnico di elevata specializzazione, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Dipartimento medesimo. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile saranno definiti la composizione ed i compiti del medesimo gruppo di supporto tecnico. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2004 Il Presidente: Berlusconi O.P.C.M. 5-03-2004 N. 3342 – Dispisizioni urgenti di protezione civile. |
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